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Lazio, Curva nord chiusa con sospensione

Chiusa con ‘sospensione’ la curva nord della Lazio per i presunti cori antisemiti rivolti ai tifosi della Roma durante il derby. Il settore, nella gara contro la Juve, rimarrà aperto, e la chiusura scatterà solo nel caso in cui dovesse ripetersi un caso analogo. Lo ha deciso il giudice sportivo che ha disposto ‘l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori’, ma con ‘sospensione della pena per il periodo di un anno’.

“Il Giudice sportivo – si legge nel comunicato – considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa, nei confronti dei sostenitori della Soc. Roma; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, nel corso della gara, “la Curva Nord tifoseria Lazio (100%)” intonava i cori suddetti e pertanto, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28, comma 4, CGS, ai fini della punibilità
degli stessi; considerata, in particolare, l’obiettiva gravità delle manifestazioni discriminatorie, avuto riguardo a durata, ripetitività, dimensione e percemzione, sicuramente rilevanti ai sensi del richiamato art. 28, commi 1 e 4, C.G.S.

ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all’art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell’ordine nell’attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni; 180/602 P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori. Dispone, per i motivi suddetti, la sospensione della pena per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28, comma 7, CGS con l’esplicita e preventiva avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.

G.