“La sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento ‘Bologna Città 30’ è un avvertimento chiarissimo anche per Roma” ha detto Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, a proposito della sentenza n.126/2026 del Tar dell’Emilia Romagna. Facciamo chiarezza.
Sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna
Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso di alcuni tassisti, annullando il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la “Città 30”. È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad accogliere e adottare il modello delle “Città 30” e Roma, spesso, ha preso esempio da essa, ma a poche ore di distanza da questa sentenza ci si chiede se siano a rischio anche le Zone 30 di Roma. Vediamo nel dettaglio.
Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha cancellato la delibera con cui si adotta e istituisce la Città 30 nel centro cittadino di Bologna, un provvedimento che impone dei limiti di velocità a 30 km/h. Secondo i ricorrenti, il Comune di Bologna ha introdotto con le ordinanze le “Zone 30”, ordinanze che avrebbero delle “motivazioni generiche” e che, quindi, non specificherebbero “quali dei presupposti di legge sia stato di volta in volta ravvisato”. L’accusa che è stata accolta dal Tar è che questi nuovi limiti, oltre a non essere temporanei, vadano a coprire il 70% del territorio. Questo escluderebbe, quindi, che “possa trattarsi di imposizione di limiti più restrittivi motivata dalla particolarità della specifica realtà locale considerata”.
Il sindaco Lepore ha annunciato che si andrà avanti: “La sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che boccia la città 30 pone questioni burocratiche sugli atti alle quali siamo pronti a rispondere – scrive sui social - ma conferma una cosa importante: la funzione pianificatoria del Comune sui limiti di velocità. La Città 30 quindi andrà avanti. Le vittime della strada e i loro familiari ce lo chiedono e noi siamo con loro, con l’obiettivo che abbiamo sempre avuto e rivendicato: salvare vite sulla strada, ridurre e prevenire gli incidenti e in questi due anni abbiamo dimostrato che è possibile”.
Infatti, ad essere messo in discussione non è il principio della Città 30 e neanche la legittimità di adottare misure che vadano a limitare la velocità.
La domanda è: Bologna come Roma?
Immediata è stata la reazione di chi vuole mettere in guardia anche la città di Roma, una città che ha trasformato il suo Centro dal 15 gennaio 2026 in una grande Zona 30. Tra questi, Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, che in una nota si è espresso a proposito della sentenza n.126/2026 del Tar dell’Emilia-Romagna. “La sentenza del Tar che ha annullato il provvedimento ‘Bologna Città 30’ è un avvertimento chiarissimo anche per Roma. Motivazioni generiche, limiti generalizzati, assenza di criteri puntuali e sacrifici sproporzionati per cittadini e lavoratori: esattamente gli stessi errori che la Giunta Gualtieri sta commettendo con l’imposizione ideologica delle Zone 30 nella Capitale”. E poi aggiunge: “Bologna come Roma: il Tar ha stabilito che non si può trasformare un’intera città in Zona 30 ribaltando il Codice della strada, senza valutazioni tecniche specifiche, senza obiettivi misurabili e senza tenere conto degli effetti sul traffico, inquinamento ed economia. Gualtieri si fermi subito e ritiri il provvedimento: insistere su questa strada significa esporre Roma a ricorsi, contenziosi e risarcimenti che rischiano di aggravare ulteriormente le casse del Campidoglio”, insiste il leghista. “La sicurezza stradale è una cosa seria e va perseguita con buonsenso, interventi mirati e presenza sul territorio, non con misure propagandistiche e punitive”, conclude.
Noi di Radio Roma abbiamo contattato l’Associazione Familiari e Vittime della Strada per fare chiarezza su cosa significhi questa sentenza.
Nel caso di Bologna, diverso da Roma, “il TAR, richiamando anche il Consiglio di Stato, ha infatti ribadito la piena legittimità degli enti locali e degli strumenti di pianificazione come PUMS e PGTU - dicono da AFVS -. Il pronunciamento non boccia nel merito il progetto Bologna Città 30, ma formula osservazioni di carattere formale sulla modalità di redazione degli atti amministrativi, ritenendo necessaria – secondo le norme del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – una documentazione più dettagliata strada per strada. Per questo motivo sono stati annullati gli atti istitutivi sottolineando «fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare»”.
E a dire la verità, “Il Comune di Bologna si era già preparato a questa eventualità e ha avviato la predisposizione delle schede di dettaglio richieste. Dal punto di vista sostanziale, il progetto e i suoi obiettivi non cambiano: sicurezza stradale, riduzione degli incidenti, migliore vivibilità dello spazio pubblico. Nelle prossime settimane l’Amministrazione adotterà i nuovi atti, recependo le indicazioni del TAR. Nel frattempo, le Zone 30 già esistenti al 31 dicembre 2023 restano pienamente in vigore, a partire dal centro storico e da numerosi quartieri cittadini, non interessati dalla sentenza”.
L’associazione ha collaborato con il Comune di Bologna, insieme ad altre associazioni, nel costruire il progetto Città 30 “riconoscendone il valore in termini di tutela della vita, riduzione dell’incidentalità e miglioramento della qualità urbana. I dati presentati dall’Amministrazione sui primi due anni di applicazione (ricordiamo che la misura era stata introdotta a luglio 2023, ndr) confermano l’efficacia della misura: meno morti, meno feriti, meno incidenti, con un risparmio significativo anche in termini di costi sociali. Un risultato che rafforza la convinzione che la Città 30 rappresenti una scelta giusta e necessaria, da consolidare e migliorare anche alla luce delle indicazioni emerse dal TAR”.
Per Roma tutto tranquillo, quindi? Il caso di Bologna è diverso dal caso di Roma
Il principio alla base del ricorso è che il limite di 30 chilometri orari non possa essere imposto in maniera generalizzata, ma vada disposto strada per strada, cioè a seconda delle caratteristiche specifiche del tratto. Si può, infatti, intervenire imponendo limiti più bassi solo dove la sicurezza stradale è in pericolo.
Il caso di Roma è diverso, secondo quanto si apprende, per una serie di motivi:
- la Zona 30 non è introdotta sulla viabilità urbana ordinaria, ma all’interno di una ZTL storica, attiva da decenni, già caratterizzata da limitazioni selettive e da controllo degli accessi;
- l’ambito interessato è urbanisticamente omogeneo (Centro Storico UNESCO, rete minuta, alta densità pedonale, funzione prevalentemente locale e monumentale, fortissima presenza turistica non caratterizzata da stagionalità);
- esiste un’istruttoria tecnica articolata e documentata (analisi di traffico, sicurezza, ambiente, TPL), che dimostra che sono presenti velocità operative già oggi inferiori a 30 km/h su gran parte della rete; mostra benefici misurabili in termini di sicurezza stradale e qualità ambientale; argomenta assenza di effetti critici su trasporto pubblico, logistica e attraversamenti;
- la misura è più coerente con la Direttiva MIT 4620/2024, in quanto fondata su contesto urbano specifico e non su una generalizzazione indistinta.
Quindi, si parla più di qualità dell’istruttoria che della misura in sé. Si tratta di una specificazione funzionale di una ZTL storica, e non come deroga generalizzata ai limiti urbani ordinari.

