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Roma, Vietato l’uso di materiale pirotecnico: Gualtieri firma l’ordinanza

Roma, Vietato l’uso di materiale pirotecnico: Gualtieri firma l’ordinanza

Firmata l’ordinanza “anti botti”: divieto assoluto di utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno.

Anche quest’anno arriva il divieto di utilizzo materiali esplodenti nella Capitale, per il periodo compreso tra le ore 00:01 del 31 dicembre 2025 e le ore 24:00 del 6 gennaio 2026. A stabilirlo, l’ordinanza firmata nella giornata di oggi, martedì 30 dicembre, dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La misura vuole garantire la sicurezza urbana, l’incolumità fisica delle persone e degli animali, la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città”. Lo comunica il Comune di Roma.

Il divieto è disposto con l’Ordinanza del Sindaco n. 188 del 30 dicembre, e sarà in vigore dalle 00:01 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2026.

Nell’ordinanza si legge anche che è posto “il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’articolo 57 TULPS; il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati”

“Resta consentito l’uso di fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose e di tutti i materiali espressamente consentiti dal D. Lgs. 29 luglio 2015 n.123”.

E chi non rispetterà l'ordinanza...?

Per chi non rispetterà il divieto, non osservando l’ordinanza, si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro oltre al sequestro amministrativo del materiale.

L’ordinanza arriva precisa, come ogni anno, ed è giustificata dal fatto che l’utilizzo di tali prodotti, “non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli artifici pirotecnici utilizzati comunque in grado di provocare danni all’integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito”; e poi, come si legge nelle premesse, “che tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori.

Ed è appurato che “è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l’utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali”.