Mercoledì il governo, riunito nelle commissioni Trasporti e Attività produttive, ha dato il via libera al decreto legislativo che disciplina il riconoscimento facciale a supporto delle forze di polizia, recependo l’AI Act europeo. Il provvedimento consente l’impiego di sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale entro confini rigorosi, con garanzie sulla tutela dei dati e sulla supervisione umana.
Il perimetro di utilizzo
La tecnologia potrà essere attivata per prevenire un attacco terroristico, per proteggere la vita o l’incolumità delle persone, o in caso di attentato. È ammessa inoltre per la ricerca di persone scomparse e per le indagini su sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale. La criticità principale riguarda l’uso «a posteriori» dopo la commissione di un reato, anche solo tentato, per identificare soggetti già indiziati.
Conservazione dei dati e divieti
I dati biometrici raccolti vengono custoditi per sette giorni e poi eliminati in automatico. In presenza di indagini, possono essere recuperati per cinque anni. È vietato fondare un’inchiesta esclusivamente sull’esito del riconoscimento facciale e impiegare l’IA «per finalità di identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con un reato o procedimento penale». In casi particolari, è previsto il trattamento automatizzato dei dati di chi accede a luoghi o eventi, con memorizzazione locale di informazioni anagrafiche e del posto assegnato.
Autorizzazioni e tempi
I vertici delle forze dell’ordine possono avanzare richiesta al procuratore, oppure i pm possono emettere un decreto motivato valido 15 giorni, prorogabili. In situazione di urgenza l’attivazione è immediata su iniziativa della polizia, con comunicazione anche verbale al procuratore. La richiesta va motivata entro 24 ore e il procuratore ha ulteriori 24 ore per confermare l’assenso.
Il ruolo del Garante privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali chiede di definire con chiarezza la supervisione umana, di evitare raccolte massive e preventive di dati biometrici in spazi pubblici o eventi e di utilizzare esclusivamente banche dati già in uso alle forze di polizia o materiale acquisito lecitamente nel corso delle indagini.