Tari annullata per una grande azienda di logistica ad Aprilia. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina ha accolto il ricorso della società, cancellando le pretese del Comune di Aprilia per 209.644 euro relative agli anni 2019-2022. Secondo i giudici, le aree aziendali destinate allo stoccaggio in cui si generano soltanto rifiuti speciali, smaltiti tramite canali privati, non rientrano nel perimetro della tassa rifiuti comunale.
La verifica comunale e l’avviso di accertamento
La controversia nasce da un sopralluogo tecnico e da una perizia svolti negli spazi del polo logistico. L’amministrazione ha emesso un maxi avviso di accertamento, ricalcolando in aumento la superficie tassabile e includendo scaffalature metalliche e corridoi interni. Il presupposto del Municipio era che l’intero stabilimento fosse idoneo a produrre rifiuti urbani, da qui la richiesta economica di 209.644 euro per quattro annualità.
Le ragioni dell’azienda e la prova dello smaltimento
La società ha illustrato che nel sito apriliano si svolgono attività di stoccaggio e movimentazione per conto terzi, con immagazzinamento di pneumatici e assenza di vendita al dettaglio. Gli scarti che si formano sono copertoni e residui di imballaggi terziari, qualificati per legge come rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. La ditta ha prodotto fatture attestanti lo smaltimento tramite un operatore privato, a proprie spese e senza oneri per il servizio pubblico.
La decisione dei giudici e i principi applicati
La seconda sezione tributaria di Latina ha ritenuto fondate le argomentazioni del contribuente, richiamando il principio per cui il tributo non è dovuto quando è provato il corretto trattamento autonomo dei rifiuti speciali. In sentenza si legge: «ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali». È inoltre documentato che la società ha «assolto allo smaltimento dei rifiuti speciali mediante affidamento del servizio ad una ditta terza specializzata».
Chiarezza degli atti e spese compensate
I giudici hanno escluso vizi di motivazione nella cartella di pagamento, ritenendo gli atti comunali sufficientemente chiari grazie all’ispezione e alle misurazioni svolte in contraddittorio. La pretesa, tuttavia, è caduta nel merito: dimostrata la natura speciale dei rifiuti e la gestione privata, gli atti impositivi sono stati annullati. Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese tra le parti, riconoscendo la particolarità tecnica della vicenda che interessa da vicino il tessuto produttivo del Lazio e del territorio di Aprilia.