La liquidazione dell'Imu per il 2023 non presenta significative novità rispetto all'anno precedente, ma è importante conoscere le modalità di versamento per evitare sanzioni.
Quando scade la prima rata dell'Imu
Il versamento dell'imposta per l'anno in corso avviene in due rate. La prima, in acconto, scade il 16 giugno e permette di utilizzare provvisoriamente aliquote e detrazioni del precedente anno.
Il secondo versamento, il saldo, avviene a dicembre e si scomputa dall'acconto già versato, utilizzando le aliquote pubblicate sul sito MEF entro il 28 ottobre.
È possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell'acconto, ma solo se si utilizzano le aliquote deliberate per l'anno in corso.
I versamenti per gli enti non commerciali
Per gli enti non commerciali, sono previsti tre versamenti alle tradizionali scadenze, con un terzo versamento di conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo.
Le aliquote massime sono pari all'1,06%, ma i Comuni che in passato hanno aumentato l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille possono incrementare l'aliquota Imu fino all'1,14%.
Per i fabbricati di categoria D, la quota di imposta riferibile all'aliquota dello 0,76% è riservata allo Stato, ma i Comuni possono aumentare il prelievo sino all'1,06%.
Imu per terreni agricoli e fabbricati rurali
Gli immobili rurali hanno un'aliquota base dello 0,1% e per i terreni agricoli si può aumentare l'aliquota fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Sono inoltre previste esenzioni per le abitazioni principali non di lusso, per le abitazioni locate a canone concordato e per i fabbricati destinati alla vendita.
La Corte Costituzionale ha stabilito che l'esenzione si applica solo se vi è coincidenza tra dimora e residenza del contribuente, indipendentemente dalla situazione anagrafica del coniuge.
Per evitare sanzioni, è importante conoscere le modalità di versamento dell'Imu e le aliquote applicabili alle diverse fattispecie.
(sg)