Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. Giulia è stata uccisa con settantacinque coltellate e il suo corpo, è stato poi occultato in un canalone.
Recentemente, la Corte d’Assise di Venezia, ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione e l’efferatezza del delitto, ma ha escluso le aggravanti della crudeltà e dello stalking, generando reazioni indignate di chi ritiene inaccettabile la giustificazione (la tanto citata inesperienza) dell’efferatezza del gesto.
Secondo quali criteri legislativi, i giudici non hanno riconosciuto l’aggravante della crudeltà? Qual è la differenza tra l’interpretazione criminologica e l’interpretazione giuridica? Cosa cambierà nella pena di Filippo Turetta?
L’avvocato Eleonora Zito, specializzata in criminologia e psicologia forense, riepiloga innanzitutto, quanto è emerso dall’analisi sulla condotta, sul modus operandi di Turetta: “[…] in sintesi, lui ha esercitato una forma di azione di controllo nei confronti della vittima per poi ucciderla - aspettando quindi - il momento opportuno per toglierle la vita. […] al momento della condanna - in virtù di quanto emerso - viene riscontrata da parte dei giudici, l’aggravante della premeditazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che non solo ha pianificato l’omicidio, ma volontariamente, ha scelto momenti precisi, ha stabilito come uccidere la vittima e di conseguenza ha concluso il fatto di reato. L’aggravante della premeditazione, ci porta ad un ergastolo […]”.
Secondo quanto emerso dall’Avvocato Zito quindi, se i giudici non avessero riconosciuto la premeditazione, forse Turetta, avrebbe avuto una pena minore, ma la Procura, ha chiesto anche il riconoscimento dell’aggravante della crudeltà.
Il termine “Crudeltà”, nell’ambito giuridico è inteso differentemente da come lo interpretiamo nella quotidianità: la crudeltà secondo il diritto, richiede nella commissione di un omicidio, un cosiddetto quid pluris, ossia una condotta che vada oltre il processo causale che porta alla morte della vittima. Se il Turetta avesse compiuto altri atti oltre le settantacinque coltellate per accrescerne la sofferenza, allora sarebbe stato riconosciuto anche l’aggravante della crudeltà.
L’avvocato specifica per di più che: “bisogna scindere tra l’aspetto criminologico e l’aspetto giuridico. L’aggravante della crudeltà non viene riconosciuto nell’aspetto giuridico perchè i giudici interpretano un’inesperienza nell’uccisione da parte di Turetta, e quindi queste settantacinque coltellate, non sono come da manuale per riconoscere l’aggravante nell’aspetto procedurale penalistico di una persona, che vuole infliggere ulteriori sevizie alla vittima. Nell’aspetto criminologico, questo ha un po’ di contrasto perchè settantacinque coltellate fanno pensare che una persona che commette un’azione del genere, infligga delle sevizie maggiori […]”.
Nell’aspetto giuridico vale quindi l’interpretazione del codice, nell’aspetto criminologico vale l’interpretazione della condotta dell’omicida. Alle volte, i due aspetti non si incontrano. Turetta è stato ovviamente sottoposto ad una analisi, dalla quale è emerso che non esiste “nessuna patologia che possa inficiare sulla capacità di intendere e di volere” - continua Zito. Questo rimanda alla pianificazione e alla volontà di commettere il reato.
Cos’è, a questo punto, che è cambiato nella pena, nel destino di Turetta dopo l’esclusione dell’aggravante della crudeltà? L’avvocato afferma che non è cambiato nulla: “Lui aveva un giudizio abbreviato, quindi consideriamo che avrebbe potuto avere uno sconto di pena, ma con l’aggravante della premeditazione, questo sconto di pena non può essere riconosciuto, quindi si ha ugualmente l’ergastolo”.
Ad oggi, mancano ancora due gradi di giudizio e abbiamo solo “la certezza di un ergastolo - aggiunge Zito - ma non sappiamo l’evoluzione della sua condotta processuale o delle sue attività difensive. Ma se dobbiamo tradurre ciò che è stato analizzato dai giudici, è un aggravante della premeditazione che copre e che non alleggerisce la pena ma la fortifica. Se avessero aggiunto l’aggravante della crudeltà e il reato di stalking, a mio avviso, avrebbero aggiunto degli elementi criminologici in più alla sentenza, però non avrebbe comportato nulla nell’aspetto della pena” - conclude.